Corsi "16 ore prima"

Dal primo gennaio 2009, il lavoratore che vuole entrare per la prima volta in edilizia, cioè senza precedenti esperienze di lavoro nel settore, deve seguire un corso di 16 ore organizzato e tenuto dalle Scuole Edili presenti sul territorio.

Per lavoratore che acceda per la prima volta nel settore, deve intendersi quel lavoratore italiano che non possa provare con apposita documentazione di avere già avuto una pregressa esperienza di lavoro presso un cantiere edile.

Nel caso di lavoratore straniero, dovrà frequentare le 16 ore, colui che non possa dimostrare di avere già lavorato in Italia, in un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato la propria attività nel settore nel proprio Paese d’origine. Al contrario non dovrà effettuare le 16 ore, il lavoratore straniero che abbia frequentato corsi di formazione presso il proprio Paese d’origine, nel quadro delle convenzioni con gli enti bilaterali italiani.

I corsi “16 ore prima” saranno attivati su richiesta delle imprese che intendano assumere personale privo di esperienza nel settore edile, come previsto dal CCNL vigente e dall’art. 37 del D. Lgs 81/2008, con un preavviso all’ESMEPS di Pordenone di almeno 5 giorni lavorativi (Indicativamente tali corsi saranno attivati nelle giornate di giovedì e venerdì).

In seguito alla richiesta verranno inviati:

  • il programma didattico del corso di formazione;
  • una scheda informativa con le informazioni indispensabili per il lavoratore per la frequenza del corso (sede, come arrivare, eventuali documenti da portare con sé, ecc.);
  • un modello di comunicazione di assunzione.

Pertanto, ogni volta che l'impresa decide di procedere all'assunzione di un nuovo lavoratore, senza precedenti esperienze di assunzione nel settore, deve:

  1. consegnare all’assumendo la comunicazione di assunzione con la quale comunica che:
    • lo assumerà da …….. (data effettiva di inizio lavoro);
    • dovrà presentarsi, per assumere servizio, dopo aver frequentato il corso “16 ore prima” che si svolgerà nei giorni ……… (data di inizio del corso di formazione che si svolge per 16 ore, in due giornate, come previsto dal calendario trasmesso alle imprese);
  2. inviare immediatamente via fax o e-mail copia della comunicazione di assunzione alla locale Cassa Edile ed alla locale Scuola Edile entro i termini previsti, con tutti i dati del lavoratore

Il corso “16 ore prima”, che rappresenta per il lavoratore il primo approccio con il settore, deve prevedere un’adeguata accoglienza e deve mostrargli in modo chiaro e convincente che il settore tutelato del lavoro edile mette a sua disposizione risorse e opportunità di crescita e sviluppo professionale, tenendo conto della sicurezza, salute ed igiene del posto di lavoro, cioè il cantiere.

La formazione preingresso di sedici ore è generale e polivalente in quanto, all’atto del primo ingresso al lavoro, è doveroso fornire una base utile a incorporare ulteriori specifiche acquisizioni in sede di formazione continua alla sicurezza.

Inoltre, impartisce un “minimo etico” di formazione al “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro” a tutti i nuovi ingressi prima del primo minuto di lavoro. L’impresa è in grado di dimostrare in modo inequivocabile che ha assolto all’obbligo della formazione d’ingresso prevista dalla legge.

Prevede una formazione che è prima di tutto “formazione professionale”, ovvero formazione finalizzata a mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l’abc del mestiere. Questo aspetto diventa particolarmente interessante nel caso di lavoratori stranieri.

La sperimentazione biennale (1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2010) prevista dai CCNL del settore Edilizia, diventata strumento operativo regolare e non più sperimentale con la firma del contratto del 2010 e permette di rispettare quanto stabilito dai CCNL e dall’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii., che così recita:

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
  2. Omissis
  3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Omissis
  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

I corsi “16 ore prima” saranno attivati su richiesta delle imprese che intendano assumere personale privo di esperienza nel settore edile, come previsto dal CCNL vigente e dall’art. 37 del D. Lgs 81/2008, con un preavviso all’ESMEPS di Pordenone di almeno 5 giorni lavorativi. Indicativamente tali corsi saranno attivati nelle giornate di giovedì e venerdì.

Documenti

16 ore prima